Codice di condotta per i fornitori

INDICE

  1. OGGETTO
  2. AMBITO DI APPLICAZIONE
  3. DISPOSIZIONI GENERALI
  4. PRATICHE RESPONSABILI
  5. COMITATO ETICO
  1. OGGETTO

Il presente Codice nasce come risultato dell'impegno etico volto a garantire il corretto sviluppo delle relazioni tra JIM SPORTS e i suoi principali gruppi di interesse (dipendenti, clienti, fornitori e le società presso le quali sviluppa il proprio modello di business).

L'obiettivo del presente Codice è promuovere un comportamento professionale, etico e responsabile dei propri dipendenti nello svolgimento delle attività aziendali.

  1.  AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica a tutte le attività di JIM SPORTS ed è vincolante per tutto il personale. Potrà inoltre essere esteso a qualsiasi persona fisica e/o giuridica collegata a JIM SPORTS, qualora lo si ritenga opportuno.

L'esenzione dal rispetto delle direttive del presente Codice di condotta interno potrà essere autorizzata esclusivamente dal COMITATO ETICO, in casi debitamente giustificati.

  1.  DISPOSIZIONI GENERALI

Divieto di lavoro forzato.

JIM SPORTS non consentirà alcuna forma di lavoro forzato o involontario presso gli stabilimenti produttivi e/o le strutture dei propri produttori esterni, fornitori e subappaltatori.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non potranno richiedere ai propri lavoratori alcun tipo di “deposito” né trattenere documenti comprovanti la loro identità.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori riconosceranno ai propri lavoratori il diritto di lasciare il posto di lavoro, previo ragionevole preavviso.

Divieto di lavoro minorile.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non assumeranno minori. JIM SPORTS definisce minore qualsiasi persona di età inferiore ai 16 anni. Qualora la legislazione locale stabilisca un limite di età superiore, tale limite dovrà essere rispettato.

Le persone di età inferiore ai 18 anni non dovranno lavorare durante i turni notturni né in condizioni pericolose, come definite dalla Raccomandazione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Divieto di discriminazione.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non dovranno applicare alcun tipo di pratica discriminatoria nelle procedure di assunzione, nella retribuzione, nell'accesso alla formazione, nella promozione, nella cessazione del contratto o nel pensionamento, sulla base di razza, casta, credo, nazionalità, religione, età, disabilità fisica o mentale, genere, stato civile, orientamento sessuale e/o appartenenza sindacale o politica.

Rispetto della libertà di associazione e della contrattazione collettiva.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori garantiranno ai propri lavoratori, senza eccezioni, i diritti di associazione, affiliazione e contrattazione collettiva, senza che dall'esercizio di tali diritti possano derivare ritorsioni, e non offriranno alcun tipo di remunerazione o pagamento ai dipendenti allo scopo di ostacolare l'esercizio di tali diritti.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori adotteranno un atteggiamento aperto e collaborativo nei confronti delle attività sindacali.

I rappresentanti dei lavoratori saranno protetti da qualsiasi forma di discriminazione e potranno svolgere liberamente le proprie funzioni di rappresentanza sul luogo di lavoro.

Quando i diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva siano limitati dalla legge, dovranno essere predisposti meccanismi adeguati che ne garantiscano un esercizio ragionevole e indipendente.

Divieto di abuso o trattamento inumano.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori tratteranno i propri dipendenti con dignità e rispetto. In nessuna circostanza saranno tollerati punizioni fisiche, molestie sessuali o razziali, abusi verbali o di potere, né qualsiasi altra forma di molestia o intimidazione.

Sicurezza e igiene sul lavoro.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori forniranno ai propri dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre, garantendo condizioni minime di illuminazione, ventilazione, igiene, protezione antincendio, misure di sicurezza e accesso all'acqua potabile.

I lavoratori dovranno disporre di servizi igienici puliti e di acqua potabile. Quando le condizioni lo richiedano, dovranno essere messe a disposizione strutture per la conservazione degli alimenti.

I dormitori, qualora forniti, dovranno essere igienici e sicuri.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori adotteranno le misure necessarie per prevenire incidenti e danni alla salute dei lavoratori, riducendo, per quanto possibile, i rischi inerenti al lavoro.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori forniranno ai propri lavoratori una formazione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azienda dovrà tenere un registro appropriato dei corsi di formazione impartiti.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori dovranno designare, all'interno della Direzione, un responsabile della sicurezza e dell'igiene dotato di sufficiente autorità e capacità decisionale.

Pagamento degli stipendi.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori dovranno garantire che la retribuzione corrisposta ai propri lavoratori sia almeno pari al salario minimo previsto dalla legge o a quello stabilito dal contratto collettivo, qualora quest'ultimo sia superiore. In ogni caso, tale retribuzione dovrà essere sempre sufficiente a coprire almeno le necessità di base e quelle ulteriori che possano essere considerate ragionevoli per i lavoratori e le loro famiglie.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non effettueranno trattenute e/o deduzioni sugli stipendi dei lavoratori per motivi disciplinari né per qualsiasi altra causa diversa da quelle previste dalla legislazione applicabile, senza la loro espressa autorizzazione.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori forniranno ai propri lavoratori, al momento dell'assunzione, informazioni comprensibili e scritte sulle condizioni salariali e, al momento della liquidazione periodica dello stipendio, informazioni sulle relative specificità.

I produttori esterni, i fornitori e i subappaltatori garantiranno che gli stipendi e le altre prestazioni o benefici siano corrisposti nei tempi e nelle modalità previste dalla legislazione applicabile e, in particolare, che i pagamenti siano effettuati nella modalità più conveniente per i lavoratori.

Orario di lavoro non eccessivo.

I produttori esterni, i fornitori e i subappaltatori adegueranno la durata della giornata lavorativa a quanto previsto dalla legislazione applicabile o dal contratto collettivo relativo al settore interessato, qualora quest'ultimo sia più favorevole al lavoratore.

I produttori esterni, i fornitori e i subappaltatori non richiederanno, come regola generale, ai propri dipendenti di lavorare più di 48 ore alla settimana e sarà loro riconosciuto, in media, almeno un giorno libero per ogni periodo di 7 giorni di calendario.

Le ore straordinarie dovranno essere volontarie, non potranno superare le 12 ore settimanali, non dovranno essere richieste abitualmente e dovranno essere retribuite in misura superiore rispetto alle ore ordinarie, conformemente a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Impegno ambientale.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori manterranno un impegno costante nella tutela dell'ambiente e, come minimo, rispetteranno gli standard e i requisiti stabiliti dalla legislazione locale e internazionale applicabile.

Lavoro regolare.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori si impegnano a garantire che tutte le forme di impiego adottate rientrino nelle pratiche lavorative comuni e nella legislazione locale applicabile. I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non dovranno ledere i diritti dei lavoratori riconosciuti dalla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale attraverso forme di subappalto, lavoro a domicilio, contratti di tirocinio e apprendistato e/o qualsiasi altra formula analoga nella quale non esista una reale intenzione di promuovere un impiego regolare nell'ambito dei normali rapporti di lavoro.

Attuazione del Codice.

  • Subappalto.- I produttori esterni e i fornitori non potranno subappaltare la produzione senza la previa autorizzazione scritta di JIM SPORTS.

I produttori esterni e i fornitori che subappaltano la produzione di JIM SPORTS saranno responsabili del rispetto del presente Codice da parte delle aziende subappaltatrici.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori applicheranno i principi del presente Codice ai lavoratori a domicilio che fanno parte della loro catena produttiva e garantiranno trasparenza in merito ai luoghi e alle condizioni di lavoro di tali lavoratori.

  • Sistemi di gestione.- I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori implementeranno e applicheranno programmi per mettere in pratica il presente Codice.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori dovranno comunicare il presente Codice a tutti i propri dipendenti e ai propri appaltatori, subappaltatori, fornitori, agenti e lavoratori a domicilio che, in qualsiasi modo, siano coinvolti nella catena produttiva di JIM SPORTS.

  • Impegno etico.- I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori manterranno un comportamento onesto, integro e trasparente nella propria attività, predisponendo a tal fine un adeguato sistema di registrazione contabile come misura preventiva contro qualsiasi forma di corruzione, concussione ed estorsione che possa verificarsi.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non dovranno offrire, concedere, richiedere o accettare regali o omaggi dai compratori di JIM SPORTS che siano contrari a quanto stabilito nel CODICE DI CONDOTTA INTERNO del Personale del Gruppo JIM SPORTS.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non manipoleranno né influenzeranno i propri lavoratori e non falsificheranno file o registri in modo da alterare i processi di verifica della conformità al presente Codice.

I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori non potranno offrire né accettare alcun tipo di remunerazione che, intenzionalmente o meno, possa interferire con l'imparzialità o l'obiettività delle parti designate da JIM SPORTS per lo svolgimento delle ispezioni e degli audit di conformità al presente Codice.

  • Salute e sicurezza dei prodotti.- I produttori esterni, i fornitori e i loro subappaltatori si assumono la responsabilità di applicare gli standard di salute e sicurezza dei prodotti di JIM SPORTS nei processi di produzione delle materie prime, dei prodotti finiti, degli accessori e delle calzature commercializzati a JIM SPORTS.
  • Pubblicazione del Codice. - La Direzione dei produttori esterni, dei fornitori e dei loro subappaltatori informerà i propri lavoratori sul contenuto del presente Codice.

Una copia dello stesso, tradotta nella lingua locale, dovrà essere esposta in un luogo accessibile a tutti i lavoratori.

  • Riferimento alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi.- Le disposizioni del presente Codice costituiscono esclusivamente standard minimi. Nel caso in cui la legislazione nazionale o qualsiasi altra normativa applicabile, nonché eventuali altri impegni assunti o applicabili, inclusi i contratti collettivi, disciplinino la stessa materia, si applicherà la disposizione più favorevole per il lavoratore.
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